Codice di Diritto Canonico
TITOLO II – DIFFERENTI GRADI E SPECIE DI TRIBUNALI (Cann. 1417 – 1445) – CAPITOLO I (Cann. 1419-1427)
IL TRIBUNALE DI PRIMA ISTANZA
Articolo 1 – Il giudice
Can. 1419 – In ciascuna diocesi e per tutte le cause non escluse espressamente dal diritto, giudice di prima istanza è il Vescovo diocesano, che può esercitare la potestà giudiziaria personalmente o tramite altri, secondo i canoni che seguono.
Se poi si tratta di diritti o di beni temporali di una persona giuridica rappresentata dal Vescovo, giudica in primo grado il tribunale di appello.
Can. 1420 – Tutti i Vescovi diocesani sono tenuti a costituire un Vicario giudiziale o Officiale con potestà ordinaria per giudicare, distinto dal Vicario generale a meno che l’esiguità della diocesi o lo scarso numero di cause non suggerisca altrimenti. Il Vicario giudiziale forma un unico tribunale con il Vescovo, ma non può giudicare le cause che il Vescovo riserva a sé.
Al Vicario giudiziale possono essere dati degli aiutanti, detti Vicari giudiziali aggiunti o Vice-officiali.
Sia il Vicario giudiziale sia i Vicari giudiziali aggiunti devono essere sacerdoti, di integra fama, dottori o almeno licenziati in diritto canonico e che non abbiano meno di trent’anni.
Essi non cessano dall’incarico quando la sede si rende vacante, né possono essere rimossi dall’Amministratore diocesano; venendo però il nuovo Vescovo devono essere riconfermati.Can. 1421 – Nella diocesi il Vescovo costituisca giudici diocesani che siano chierici.
La Conferenza Episcopale può permettere che anche fedeli laici siano costituiti giudici; di essi, se la necessità lo suggerisce, uno può essere assunto a formare un collegio.
I giudici siano di integra fama e dottori in diritto canonico o almeno licenziati.
Affinché sia finalmente tradotto in pratica l’insegnamento del Concilio Vaticano II in un ambito di grande importanza, si è stabilito di rendere evidente che il Vescovo stesso nella sua Chiesa, di cui è costituito pastore e capo, è per ciò stesso giudice tra i fedeli a lui affidati. Si auspica pertanto che nelle grandi come nelle piccole diocesi lo stesso Vescovo offra un segno della conversione delle strutture ecclesiastiche, e non lasci completamente delegata agli uffici della curia la funzione giudiziaria in materia matrimoniale.
PAPA FRANCESCO, Motu Proprio “Mitis Iudex Dominus Jesus“.
Vicario Giudiziale: Marigliano Mons. Francesco
Sezione Prima: Tribunale Ordinario di Iª Istanza per l’Arcidiocesi di Cosenza – Bisignano
Moderatore: Checchinato S. E. Mons. Giovanni, Arcivescovo Metropolita
Vicario Giudiziale
Tel.: 0984 687754; Fax: 0984 687753
E-mail: cancelleriatem@libero.it
Vicario Giudiziale Aggiunto
Tel.: 0984 687789; Fax: 0984 687753
Giudici Collegiali
Promotore di Giustizia
Difensore del Vincolo
Tel.: 0984 687789
Cancelliere – Notaro
Tel.: 0984 687740
Vice-Cancelliere – Attuario
Tel.: 0984 687736
Patrono d’Ufficio
Archivio del Tribunale
Tel.: 0984 687795
Sala Udienze
Tel.: 0984 687789
Sezione Seconda: Tribunale Ordinario di Iª Istanza Processus Ordinarius Nullitatis Matrimonii
Sezione Terza: Processus Brevior Nullitatis Matrimonii
Giudice Ordinario: Checchinato S. E. Mons. Giovanni, Arcivescovo Metropolita
Tel.: 0984 687724 – 0984 687754
E-mail: segreteriacuriacs@gmail.com