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Curia PDF Stampa E-mail
Scritto da Administrator   
Martedì 18 Novembre 2008 21:28
"La Curia diocesana consta degli organismi e delle persone che aiutano il Vescovo nel governo di tutta la diocesi, cioè nel dirigere l'attività pastorale, nel curare l'amministrazione della diocesi come pure nell'esercitare la potestà giudiziaria" (Can. 469)
Vicario Generale e Moderatore della CuriaCancelliere Vescovile Segreteria
(addetti)
mons.
Leonardo BONANNO

 
don
Cosimo DE VINCENTIS
 Gina ROVITO
Maria VITALE
Maria Renata TUCCI

Tel. (0984) 687721 -21211

Tel. (0984) 687751

Tel. (0984) 687716 - 24819


 

Tribunale Ecclesiastico Diocesano

Vicario Giudiziale:
mons. Francesco MARIGLIANO
Tel: (0984) 687754/53
Can. 1419 - § 1. In ciascuna diocesi e per tutte le cause non escluse espressamente dal diritto, giudice di prima istanza è il Vescovo diocesano, che può esercitare la potestà giudiziaria personalmente o tramite altri.
Can. 1420 - § 1. Tutti i Vescovi diocesani sono tenuti a costituire un Vicario giudiziale o Officiale con potestà ordinaria per giudicare

Ufficio Amministrativo

Economo:
Don Francesco PERRONE
Tel. (0984) 687761/63
Can. 494 - § 1. In ogni diocesi, dopo aver sentito il collegio dei consultori, e il consiglio per gli affari economici, il Vescovo nomini un economo; egli sia veramente esperto in economia e distino per onestà. § 3. E' compito dell'economo, secondo le modalità definite dal consiglio per gli affari economici, amministrare i beni della diocesi sotto l'autorità del Vescovo, fare sulla base delle entrate stabili della diocesi le spese che il Vescovo o altri da lui legittimamente incaricati abbiano ordinato. § 4. nel corso dell'anno l'economo deve presentare al consiglio per gli affari economici, il bilancio delle entrate e delle uscite.

Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero


Presidente:
Avv. Mario INZILLO
Email: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.
Tel: (0984) 74975
 

Can. 1274 - § 1. Nelle singole diocesi ci sia un istituto speciale che raccolga i beni o le offerte, al preciso scopo che si provveda al sostentamento dei chierici che prestano servizio a favore della diocesi, a norma del can. 281, a meno che non sia provveduto ai medesimi diversamente.
§ 3. Nelle singole diocesi si costituisca, nella misura in cui è necessario, un fondo comune, con il quale i Vescovi possano soddisfare agli obblighi verso le altre persone che servono la Chiesa e andare incontro alle varie necessità della diocesi, e con il quale le diocesi più ricche possano anche aiutare le più povere.


Archivio Storico Diocesano

Direttore:
Prof. Luigi INTRIERI

 
Can. 486 - § 2. In ogni curia si custodisca in luogo sicuro l'archivio o tabularium diocesano per custodirvi, disposti secondo un ordine determinato e diligentemente chiusi, gli strumenti e le scritture che riguardano le questioni spirituali e temporali della diocesi.
Can. 487 - §1. L'archivio deve rimanere chiuso e ne abbiano la chiave solo il Vescovo e il Cancelliere; a nessuno è lecito entrarvi se non con licenza del Vescovo oppure, contemporaneamente del Moderatore della curia e del Cancelliere..
Can. 491 - § 2. Il Vescovo diocesano abbia anche cura che nella diocesi vi sia un archivio storico e che i documenti che hanno valore storico vi siano custoditi diligentemente e siano ordinati sistematicamente.

Ufficio Matrimoni

Responsabile:
don Pierluigi MAURO
 
Tel. (0984) 687752
 
Ultimo aggiornamento Martedì 09 Dicembre 2008 20:17