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Martedì 18 Novembre 2008 21:28 |
" La Curia diocesana consta degli organismi e delle persone che aiutano il Vescovo nel governo di tutta la diocesi, cioè nel dirigere l'attività pastorale, nel curare l'amministrazione della diocesi come pure nell'esercitare la potestà giudiziaria" (Can. 469) | Vicario Generale e Moderatore della Curia | Cancelliere Vescovile | Segreteria (addetti) | mons. Leonardo BONANNO | don Cosimo DE VINCENTIS | Gina ROVITO Maria VITALE Maria Renata TUCCI | Tel. (0984) 687721 -21211
| Tel. (0984) 687751
| Tel. (0984) 687716 - 24819
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Tribunale Ecclesiastico Diocesano
Vicario Giudiziale: mons. Francesco MARIGLIANO Tel: (0984) 687754/53 | Can. 1419 - § 1. In ciascuna diocesi e per tutte le cause non escluse espressamente dal diritto, giudice di prima istanza è il Vescovo diocesano, che può esercitare la potestà giudiziaria personalmente o tramite altri. Can. 1420 - § 1. Tutti i Vescovi diocesani sono tenuti a costituire un Vicario giudiziale o Officiale con potestà ordinaria per giudicare |
| Ufficio Amministrativo
Economo: Don Francesco PERRONE Tel. (0984) 687761/63 | Can. 494 - § 1. In ogni diocesi, dopo aver sentito il collegio dei consultori, e il consiglio per gli affari economici, il Vescovo nomini un economo; egli sia veramente esperto in economia e distino per onestà. § 3. E' compito dell'economo, secondo le modalità definite dal consiglio per gli affari economici, amministrare i beni della diocesi sotto l'autorità del Vescovo, fare sulla base delle entrate stabili della diocesi le spese che il Vescovo o altri da lui legittimamente incaricati abbiano ordinato. § 4. nel corso dell'anno l'economo deve presentare al consiglio per gli affari economici, il bilancio delle entrate e delle uscite. |
| Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero
Presidente: Avv. Mario INZILLO Email:
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Tel: (0984) 74975 | Can. 1274 - § 1. Nelle singole diocesi ci sia un istituto speciale che raccolga i beni o le offerte, al preciso scopo che si provveda al sostentamento dei chierici che prestano servizio a favore della diocesi, a norma del can. 281, a meno che non sia provveduto ai medesimi diversamente. § 3. Nelle singole diocesi si costituisca, nella misura in cui è necessario, un fondo comune, con il quale i Vescovi possano soddisfare agli obblighi verso le altre persone che servono la Chiesa e andare incontro alle varie necessità della diocesi, e con il quale le diocesi più ricche possano anche aiutare le più povere. |
| Archivio Storico Diocesano
Direttore: Prof. Luigi INTRIERI
| Can. 486 - § 2. In ogni curia si custodisca in luogo sicuro l'archivio o tabularium diocesano per custodirvi, disposti secondo un ordine determinato e diligentemente chiusi, gli strumenti e le scritture che riguardano le questioni spirituali e temporali della diocesi. Can. 487 - §1. L'archivio deve rimanere chiuso e ne abbiano la chiave solo il Vescovo e il Cancelliere; a nessuno è lecito entrarvi se non con licenza del Vescovo oppure, contemporaneamente del Moderatore della curia e del Cancelliere.. Can. 491 - § 2. Il Vescovo diocesano abbia anche cura che nella diocesi vi sia un archivio storico e che i documenti che hanno valore storico vi siano custoditi diligentemente e siano ordinati sistematicamente. |
| Ufficio Matrimoni
Responsabile: don Pierluigi MAURO Tel. (0984) 687752 | |
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Ultimo aggiornamento Martedì 09 Dicembre 2008 20:17 |